Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 85 è sostituito dal seguente:
«85)
“aerogiro”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;»;
b)
sono inseriti i punti seguenti:
«85 bis)
“elicottero”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale;
85 ter)
“aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio;»;
c)
è inserito il punto seguente:
«94
bis) “combustibile al minimo”, termine utilizzato per descrivere una situazione in cui il livello di combustibile/energia di un aeromobile è tale da rendere necessario l’atterraggio in un determinato aeroporto e da escludere qualsiasi ulteriore ritardo;»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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