Art. 2 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012

In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 85 è sostituito dal seguente: «85) “aerogiro”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;»; b) sono inseriti i punti seguenti: «85 bis) “elicottero”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale; 85 ter) “aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio;»; c) è inserito il punto seguente: «94 bis) “combustibile al minimo”, termine utilizzato per descrivere una situazione in cui il livello di combustibile/energia di un aeromobile è tale da rendere necessario l’atterraggio in un determinato aeroporto e da escludere qualsiasi ulteriore ritardo;»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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