Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1178/2011

In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1178/2011 Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato: 1) all’ sono inseriti i punti seguenti: «8 bis) “aerogiro”: un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori; 8 ter) “aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)»: un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio;»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 septies Abilitazioni per tipo per VCA 1.   I richiedenti titolari di una licenza di pilota commerciale per velivoli (CPL(A)] o elicotteri (CPL(H)] in conformità all’allegato I (parte FCL) hanno il diritto di ottenere un’abilitazione per tipo per un VCA ed esercitano i privilegi di tale abilitazione per tipo, purché soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) i prerequisiti specificati nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; b) le disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL), sottoparte H, sezione 1, e al presente articolo. 2.   L’esame teorico è un esame scritto e il numero di domande a risposta multipla dipende dalla complessità dell’aeromobile. 3.   L’addestramento per l’abilitazione per tipo, i test di abilitazione e i controlli di professionalità per gli aeromobili specificati al paragrafo 1: a) soddisfano i seguenti requisiti dell’allegato I (parte FCL), appendice 9: i) sezione A; ii) sezioni B, C o D, come previsto e se non diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; e b) alle condizioni e nella misura specificate nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, includono addestramento e prove supplementari per consentire ai richiedenti di ottenere la competenza per l’esercizio del VCA pertinente. 4.   In deroga ai paragrafi precedenti, ai richiedenti titolari di una CPL(A) o di una CPL(H) e che hanno partecipato a voli di prova per un particolare tipo di VCA è rilasciata un’abilitazione per tipo per tale aeromobile, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) rispettano le condizioni di volo per operare come pilota in prove nel tipo di VCA pertinente, come stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; b) hanno completato 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo come pilota in comando su voli di prova nel tipo di VCA pertinente; c) soddisfano i prerequisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). 5.   Il periodo di validità delle abilitazioni per tipo rilasciate conformemente al presente articolo è di 1 anno. I titolari sono tenuti a effettuare quanto indicato in tutte le lettere seguenti: a) al fine di rinnovare l’abilitazione per tipo: i) entro il periodo di validità dell’abilitazione, completare almeno 2 ore di tempo di volo come pilota del tipo di VCA pertinente; ii) entro i 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza dell’abilitazione e nel tipo di VCA pertinente o in un FSTD che rappresenta tale aeromobile, superare un controllo di professionalità conformemente al paragrafo 3, la cui durata può essere conteggiata ai fini del tempo di volo di cui alla lettera a), punto i). Se i richiedenti scelgono di superare il controllo di professionalità prima di tale termine di 3 mesi, il nuovo periodo di validità decorre dalla data del controllo di professionalità; b) al fine di ripristinare l’abilitazione per tipo, conformarsi all’allegato I (parte FCL), norma FCL.740, lettera b). 6.   I titolari di una licenza e di un’abilitazione per tipo di cui al paragrafo 1 sono autorizzati all’esercizio del pertinente VCA secondo le regole del volo strumentale, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) sono titolari di una IR(A) o una IR(H), a seconda dei casi; b) hanno completato, nel tipo di VCA pertinente, il test di abilitazione o il controllo di professionalità, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 3, compresi i contenuti pertinenti per il volo strumentale. 7.   In deroga all’allegato I (parte FCL), norma FCL.900, lettera b), ai richiedenti titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato I (parte FCL) con i privilegi per fornire addestramento per le abilitazioni per tipo per velivoli o elicotteri sono rilasciati privilegi per fornire addestramento per le abilitazioni per tipo specificate al paragrafo 1, a condizione che: a) siano titolari di un’abilitazione per tipo di cui al paragrafo 1 per il tipo di VCA pertinente; b) salvo diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, abbiano completato, nei 12 mesi precedenti la richiesta, almeno 30 tratte, compresi decolli e atterraggi, in qualità di pilota in comando nel tipo di VCA pertinente, di cui 15 tratte possono essere completate in un FSTD che rappresenta tale tipo di VCA; c) abbiano completato, presso un’ATO, l’addestramento teorico e pratico per estendere i privilegi di istruttore a tale tipo di VCA, compresi gli elementi di addestramento obbligatori specificati nei dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; d) abbiano superato le pertinenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 dell’allegato I (parte FCL). In deroga alle lettere b), c) e d), i richiedenti titolari di un certificato TRI(A) o di un certificato TRI(H), e ai quali è stata rilasciata un’abilitazione per tipo per un VCA conformemente al paragrafo 4, ricevono un’estensione dei loro privilegi TRI a tale tipo di VCA. 8.   I titolari di privilegi di istruttore di cui al paragrafo 7 ricevono il rinnovo o il ripristino, a seconda dei casi, di tali privilegi se soddisfano i pertinenti requisiti per il rinnovo o il ripristino di cui alla sottoparte J dell’allegato I (parte FCL), come applicabili al certificato di istruttore di cui sono in possesso, e se inoltre: a) completano, presso un’ATO, un addestramento di aggiornamento per istruttori incentrato sui privilegi di cui al paragrafo 7; o b) superano le sezioni pertinenti della valutazione della competenza in conformità alla norma FCL.935 dell’allegato I (parte FCL) nel tipo di VCA pertinente di cui al paragrafo 1 o in un FSTD che rappresenta tale tipo. 9.   In deroga all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1000, lettera b), ai richiedenti titolari di un certificato di esaminatore conformemente all’allegato I (parte FCL) con i privilegi per operare in qualità di esaminatore per le abilitazioni per tipo per velivoli o elicotteri sono rilasciati i privilegi per condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per un tipo di VCA di cui al paragrafo 1, a condizione che siano titolari dei privilegi di istruttore di cui al paragrafo 7 per il tipo di VCA pertinente e soddisfino tutte le condizioni seguenti nel pertinente tipo di VCA o in un FSTD che rappresenta tale tipo: a) completare il programma di standardizzazione per gli esaminatori in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1015, compresa la conduzione di almeno un test di abilitazione o controllo di professionalità; b) superare le pertinenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1020 dell’allegato I (parte FCL). 10.   I titolari di privilegi di esaminatore di cui al paragrafo 9 ricevono il rinnovo o il ripristino, a seconda dei casi, di tali privilegi se sono conformi alle pertinenti parti della norma FCL.1025 dell’allegato I (parte FCL) e se inoltre: a) completano un corso di aggiornamento per esaminatori in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.1025, lettera b), punto 2), incentrato sui privilegi di cui al paragrafo 9; o b) superano le sezioni pertinenti della valutazione della competenza in conformità alla norma FCL.1020 dell’allegato I (parte FCL) nel tipo di VCA pertinente o in un FSTD che rappresenta tale tipo.» ; 3) l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1111:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo