Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per operazioni di mobilità aerea innovativa in conformità alle regole del volo a vista diurno condotte con contatto visivo con la superficie con aeromobili con equipaggio a pilotaggio singolo con capacità di decollo e atterraggio verticale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.» ; 2) l’ è così modificato: a) il punto 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis) “aerogiro”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;»; b) è inserito il punto seguente: «1 bis bis) “elicottero”, un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale;»; c) sono inseriti i punti seguenti: «12) “operazioni di mobilità aerea innovativa (IAM)”, qualsiasi operazione con aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VTOL) in aree congestionate e non congestionate; 13) “aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)”, un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio; 14) “volo VEMS”, un volo con un VCA che opera nell’ambito di un’approvazione VEMS, in cui il trasporto immediato e rapido è essenziale e il cui scopo è di: a) facilitare l’assistenza medica di emergenza mediante il trasporto di: i) personale medico; ii) forniture mediche (attrezzature, sangue, organi, medicinali); iii) persone malate o ferite e altre persone direttamente coinvolte; o b) effettuare operazioni in cui una persona corre un rischio per la salute, imminente o previsto, posto dall’ambiente e: i) necessita di essere salvata o rifornita; o ii) persone, animali o attrezzature devono essere trasportati da/verso il sito operativo VEMS.»; 3) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Gli operatori utilizzano VCA solo nel contesto di operazioni IAM come specificato negli allegati III e IX del presente regolamento.» ; b) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «h) VCA utilizzati per: i) il trasporto di merci pericolose (DG); ii) VEMS.»; c) al paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «c) VCA conformemente ai requisiti di cui all’allegato IX.»; d) al paragrafo 5 è aggiunto il secondo comma seguente: «Nei casi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), le organizzazioni di addestramento soddisfano i requisiti di cui all’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 anziché all’allegato III (parte ORO) del presente regolamento. L’addestramento per VCA è fornito solo da organizzazioni di addestramento autorizzate.»; 4) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le operazioni CAT con velivoli ed elicotteri sono soggette ai requisiti di cui al capo FTL dell’allegato III.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’operatore IAM rispetta, per quanto riguarda i limiti dei tempi di volo, i requisiti specificati nel diritto nazionale dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività o, se l’operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l’operatore è stabilito o risiede.» ; 5) l’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 6) l’allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 7) l’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 8) l’allegato V del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 9) l’allegato IX del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento.
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