Art. 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
In vigore dal 21 mar 2024
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così rettificato:
1.
all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l’annotazione “deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate”.
4. Può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.»
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2.
gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono rettificati in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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