Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
In vigore dal 21 mar 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così modificato:
1.
l’articolo 12 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
«3 bis. A decorrere dal 7 luglio 2024, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O3 e O4 che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 7 luglio 2026, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O3 e O4, l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi 4 bis e 4 ter seguenti:
«4 bis. A decorrere dal 7 luglio 2025, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente ai dispositivi di traino, che non risultano conformi alle specifiche tecniche relative alla capacità di essere trainati di cui all’allegato VII, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
4 ter. A decorrere dal 7 luglio 2027, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi ai dispositivi di traino, l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche relative alla capacità di essere trainati di cui all’allegato VII, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.»
;
2.
gli allegati II, III, IV, VI, VII e XIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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