Art. 3
Entrata in vigore
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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Entrata in vigore
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L'articolo disciplina i tempi di avvio degli effetti del regolamento. Come regola generale, il testo entra ufficialmente in vigore venti giorni dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre prevista un'eccezione temporale mirata: le disposizioni contenute nel punto 6 dell’allegato I iniziano a trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2025.
La norma stabilisce i tempi di efficacia dell'atto normativo, definendo quando le sue disposizioni diventano vincolanti e fissando una decorrenza specifica per una specifica parte dell'allegato.
A tutti i soggetti destinatari delle disposizioni del presente regolamento e, specificamente, a chi è interessato dalle misure del punto 6 dell'allegato I.
Un operatore deve verificare da quando conformarsi alle regole generali e nota che esse sono efficaci a partire dal ventesimo giorno seguente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso operatore, dovendo applicare le prescrizioni indicate al punto 6 dell’allegato I, programmerà gli adeguamenti per renderli operativi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.