Art. 2 · Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535

In vigore dal 21 mar 2024
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così rettificato: 1. all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l’annotazione “deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate”. 4.   Può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.» ; 2. gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono rettificati in conformità all’allegato II del presente regolamento.
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