Art. 64

Competenze degli Stati membri

In vigore dal 13 mar 2024
Competenze degli Stati membri 1.   Ogni Stato membro è competente per quanto segue: a) la connessione all’infrastruttura del router; b) l’integrazione dei sistemi e delle proprie infrastrutture nazionali esistenti con il router; c) l’organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della sua infrastruttura nazionale esistente e della sua connessione al router; d) la connessione all’infrastruttura di EPRIS; e) l’integrazione dei sistemi e delle proprie infrastrutture nazionali esistenti con EPRIS; f) l’organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della sua infrastruttura nazionale esistente e della sua connessione a EPRIS; g) la gestione dell’accesso e le modalità di accesso al router da parte del proprio personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche; h) la gestione dell’accesso e le modalità di accesso a EPRIS da parte del proprio personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche; i) la gestione dell’accesso e le modalità di accesso a EUCARIS da parte del proprio personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche; j) la conferma manuale da parte di personale qualificato di una corrispondenza di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2; k) la garanzia della disponibilità dei dati necessari per lo scambio di dati di cui agli ; l) lo scambio di informazioni di cui agli ; m) la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati ricevuti da uno Stato membro richiesto entro 48 ore dalla notifica da parte dello Stato membro richiesto del fatto che i dati trasmessi erano inesatti, non più aggiornati o sono stati trasmessi illecitamente; n) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti nel presente regolamento. 2.   Ogni Stato membro è responsabile della connessione delle proprie autorità competenti al router, ad EPRIS e ad EUCARIS.
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