Art. 63

Formazione

In vigore dal 13 mar 2024
Formazione Il personale autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, delle autorità di vigilanza e di Europol, ricevono, se del caso, risorse e una formazione adeguate, in particolare in materia di protezione dei dati e di accurata revisione delle corrispondenze, al fine di svolgere le funzioni conformemente al presente regolamento.
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Formazione (Art. 63 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo