Art. 62

Competenze di dovuta diligenza

In vigore dal 13 mar 2024
Competenze di dovuta diligenza Gli Stati membri ed Europol valutano con la dovuta diligenza se lo scambio automatizzato di dati rientra nelle finalità del quadro Prüm II di cui all’ e se rispetta le condizioni in esso fissate, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali.
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Competenze di dovuta diligenza (Art. 62 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo