Art. 5
Condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB utilizzando un sistema di rating approvato per l'uso per le esposizioni a cui essi stessi hanno dato origine
In vigore dal 13 mar 2024
Condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB utilizzando un sistema di rating approvato per l'uso per le esposizioni a cui essi stessi hanno dato origine
L'ente può calcolare il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando un sistema di rating approvato per l'uso per le esposizioni a cui esso stesso ha dato origine se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
il sistema di rating è utilizzato solo per calcolare la PD delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese;
(b)
se non fossero cartolarizzate, le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese rientrerebbero nell'ambito di applicazione del sistema di rating che sarà utilizzato;
(c)
l'ente che calcola il KIRB utilizza i valori della LGD di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento;
(d)
sono soddisfatti tutti i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi ai sistemi di rating, fatta salva la lettera e) del presente articolo;
(e)
sono soddisfatte le prescrizioni di cui all' e all', paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti relativi ai crediti commerciali acquistati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nel particolare contesto della cartolarizzazione, anziché le corrispondenti prescrizioni di cui a tale regolamento, come stabilito in ciascuno di tali articoli del presente regolamento;
(f)
sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli del presente regolamento per quanto riguarda l'uso dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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