Art. 7

Requisiti per le esposizioni cartolarizzate qualificate

In vigore dal 13 mar 2024
Requisiti per le esposizioni cartolarizzate qualificate 1.   Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, si ritiene che gli enti che calcolano il KIRB siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Gli enti che calcolano il KIRB possono garantire la conformità ai paragrafi da 2 a 7 tramite una parte coinvolta nella cartolarizzazione che agisce per conto e nell'interesse degli investitori nella cartolarizzazione conformemente ai termini dei relativi documenti di cartolarizzazione. 2.   Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, gli enti che calcolano il KIRB assicurano che la struttura della cartolarizzazione soddisfi tutti i requisiti seguenti: (a) la SSPE o l'ente che calcola il KIRB detiene la proprietà e il controllo effettivi di tutti gli introiti rivenienti dalle esposizioni cartolarizzate; (b) il diritto di proprietà delle esposizioni cartolarizzate e degli introiti pecuniari è protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che potrebbero sensibilmente compromettere la capacità della SSPE o dell'ente che calcola il KIRB di liquidare o cedere le esposizioni cartolarizzate o di mantenere il controllo sugli introiti stessi. 3.   Se un debitore effettua pagamenti direttamente a un cedente o a un gestore, l'ente che calcola il KIRB dispone di procedure per verificare regolarmente che tali pagamenti siano trasmessi integralmente ed entro i termini contrattualmente stabiliti. 4.   L'ente che calcola il KIRB sorveglia sia la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate sia la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore. A tal fine, l'ente in particolare: (a) valuta la correlazione fra la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, compreso il potenziale di recupero in caso di default, e la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore; (b) pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno al cedente, al venditore e al gestore; (c) dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità di un cedente, di un venditore e di un gestore; (d) effettua periodici riesami del cedente, del venditore e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente o del venditore e delle politiche e delle procedure di incasso del gestore, e documenta i risultati di tali riesami periodici; (e) valuta: (1) le caratteristiche dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate, compresi gli sconfinamenti; (2) le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente o del venditore; (3) i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate; (f) è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate e a livello trasversale fra un portafoglio e l'altro; (g) si assicura di ricevere dal cedente, dal venditore o dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione delle esposizioni cartolarizzate; (h) è dotato di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente o del venditore e della qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, nonché di anticipare l'insorgere di problemi. Ai fini del primo comma, lettera g), i rapporti forniscono tutte le informazioni sulle esposizioni cartolarizzate qualificate che sono necessarie per: (a) valutare la conformità delle esposizioni con i criteri di ammissibilità della cartolarizzazione e con le politiche di finanziamento che regolano tali esposizioni cartolarizzate qualificate; (b) sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente o del venditore e il grado di diluizione. 5.   L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali, avviare azioni legali e trattare le esposizioni cartolarizzate qualificate anomale. 6.   L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per la sorveglianza o, se del caso, il controllo delle esposizioni cartolarizzate qualificate, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi, compresi tutti gli elementi seguenti: (a) politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali della cartolarizzazione, fra cui i tassi di anticipazione, le garanzie reali ammissibili, la documentazione richiesta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi; (b) politiche e procedure efficaci per assicurare che gli aspetti sostanziali di cui alla lettera a) tengano conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate e della clientela del cedente; (c) sistemi interni per assicurare che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte. 7.   L'ente che calcola il KIRB dispone di un processo interno per verificare la conformità con le politiche e procedure interne di cui ai paragrafi da 3 a 6, compresi tutti gli elementi seguenti: (a) regolari revisioni di tutte le fasi critiche della cartolarizzazione; (b) verifiche della separatezza funzionale per le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4, da un lato, e del debitore, dall'altro; (c) verifiche della separatezza funzionale tra le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4 e le risultanze delle verifiche in loco condotte sul cedente, sul venditore e sul gestore; (d) la valutazione dell'attività di back office dell'ente, fra cui le qualifiche, l'esperienza, le risorse umane disponibili e i sistemi informatici di supporto.
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