Art. 7
Requisiti per le esposizioni cartolarizzate qualificate
In vigore dal 13 mar 2024
Requisiti per le esposizioni cartolarizzate qualificate
1. Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, si ritiene che gli enti che calcolano il KIRB siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
Gli enti che calcolano il KIRB possono garantire la conformità ai paragrafi da 2 a 7 tramite una parte coinvolta nella cartolarizzazione che agisce per conto e nell'interesse degli investitori nella cartolarizzazione conformemente ai termini dei relativi documenti di cartolarizzazione.
2. Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, gli enti che calcolano il KIRB assicurano che la struttura della cartolarizzazione soddisfi tutti i requisiti seguenti:
(a)
la SSPE o l'ente che calcola il KIRB detiene la proprietà e il controllo effettivi di tutti gli introiti rivenienti dalle esposizioni cartolarizzate;
(b)
il diritto di proprietà delle esposizioni cartolarizzate e degli introiti pecuniari è protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che potrebbero sensibilmente compromettere la capacità della SSPE o dell'ente che calcola il KIRB di liquidare o cedere le esposizioni cartolarizzate o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.
3. Se un debitore effettua pagamenti direttamente a un cedente o a un gestore, l'ente che calcola il KIRB dispone di procedure per verificare regolarmente che tali pagamenti siano trasmessi integralmente ed entro i termini contrattualmente stabiliti.
4. L'ente che calcola il KIRB sorveglia sia la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate sia la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore. A tal fine, l'ente in particolare:
(a)
valuta la correlazione fra la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, compreso il potenziale di recupero in caso di default, e la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore;
(b)
pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno al cedente, al venditore e al gestore;
(c)
dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità di un cedente, di un venditore e di un gestore;
(d)
effettua periodici riesami del cedente, del venditore e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente o del venditore e delle politiche e delle procedure di incasso del gestore, e documenta i risultati di tali riesami periodici;
(e)
valuta:
(1)
le caratteristiche dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate, compresi gli sconfinamenti;
(2)
le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente o del venditore;
(3)
i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate;
(f)
è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate e a livello trasversale fra un portafoglio e l'altro;
(g)
si assicura di ricevere dal cedente, dal venditore o dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;
(h)
è dotato di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente o del venditore e della qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, nonché di anticipare l'insorgere di problemi.
Ai fini del primo comma, lettera g), i rapporti forniscono tutte le informazioni sulle esposizioni cartolarizzate qualificate che sono necessarie per:
(a)
valutare la conformità delle esposizioni con i criteri di ammissibilità della cartolarizzazione e con le politiche di finanziamento che regolano tali esposizioni cartolarizzate qualificate;
(b)
sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente o del venditore e il grado di diluizione.
5. L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali, avviare azioni legali e trattare le esposizioni cartolarizzate qualificate anomale.
6. L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per la sorveglianza o, se del caso, il controllo delle esposizioni cartolarizzate qualificate, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi, compresi tutti gli elementi seguenti:
(a)
politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali della cartolarizzazione, fra cui i tassi di anticipazione, le garanzie reali ammissibili, la documentazione richiesta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi;
(b)
politiche e procedure efficaci per assicurare che gli aspetti sostanziali di cui alla lettera a) tengano conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate e della clientela del cedente;
(c)
sistemi interni per assicurare che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.
7. L'ente che calcola il KIRB dispone di un processo interno per verificare la conformità con le politiche e procedure interne di cui ai paragrafi da 3 a 6, compresi tutti gli elementi seguenti:
(a)
regolari revisioni di tutte le fasi critiche della cartolarizzazione;
(b)
verifiche della separatezza funzionale per le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4, da un lato, e del debitore, dall'altro;
(c)
verifiche della separatezza funzionale tra le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4 e le risultanze delle verifiche in loco condotte sul cedente, sul venditore e sul gestore;
(d)
la valutazione dell'attività di back office dell'ente, fra cui le qualifiche, l'esperienza, le risorse umane disponibili e i sistemi informatici di supporto.
Storico versioni
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