Art. 12

Calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate qualificate

In vigore dal 13 mar 2024
Calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate qualificate 1.   Per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio che soddisfano i requisiti di cui all', gli enti che calcolano il KIRB calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), di tale regolamento. 2.   Per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio che non soddisfano i requisiti di cui all', gli enti che calcolano il KIRB calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), del medesimo regolamento. 3.   Per calcolare il KIRB per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento per l'applicazione dei criteri di quantificazione del rischio delle esposizioni al dettaglio in relazione a tali esposizioni, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), del medesimo regolamento.
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Calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate qualificate (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/1780) — Testo vigente | Portale Normativo