Art. 9
Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese al trattamento delle esposizioni al dettaglio
In vigore dal 13 mar 2024
Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese al trattamento delle esposizioni al dettaglio
1. L'ente che calcola il KIRB può utilizzare, per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
risulterebbe ingiustificatamente oneroso per l'ente utilizzare i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(b)
anziché i requisiti di cui all'articolo 154, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono soddisfatti i requisiti seguenti:
i)
la SSPE o l'ente che calcola il KIRB ha acquistato le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese da cedenti o venditori terzi non connessi all'ente che calcola il KIRB, e l'esposizione della SSPE o dell'ente che calcola il KIRB verso i debitori del portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate non include esposizioni di cui l'ente che calcola il KIRB è all'origine né direttamente né indirettamente;
ii)
le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese sono state originate da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato tra il cedente o il venditore e il debitore e di conseguenza non contengono crediti infragruppo e crediti che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
iii)
la SSPE o l'ente che calcola il KIRB vanta una ragione di credito sulla totalità o su una parte dei proventi delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese o su una quota pro rata di tali proventi;
iv)
il portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è sufficientemente diversificato.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nel valutare se l'uso dei criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ingiustificatamente oneroso, gli enti tengono conto di tutti i fattori seguenti:
(a)
se il costo dell'uso dei criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese è sproporzionato;
(b)
se l'accesso dell'ente ai dati pertinenti sulle esposizioni cartolarizzate e il controllo da esso esercitato su tali dati sono soggetti a impedimenti significativi rispetto alla facilità con cui accede ai dati sulle esposizioni al dettaglio e li controlla;
(c)
se l'ente ha una capacità limitata di integrare dati esterni o indiretti nei sistemi esistenti di segnalazione e di gestione del rischio;
(d)
se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate al quale devono essere applicati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio è sufficientemente granulare da giustificare la valutazione di onere ingiustificato in relazione ai fattori di cui alle lettere a), b) e c);
(e)
se l'entità e la frequenza delle esposizioni dell'ente verso cartolarizzazioni non comportano un rischio rilevante per l'ente.
Ai fini del primo comma, lettera a), un ente può tenere conto dei costi di sviluppo di un modello interno delle esposizioni verso imprese per il calcolo del KIRB, dell'integrazione di un nuovo segmento di calibrazione in un segmento esistente o dell'integrazione dei dati nei sistemi esistenti di segnalazione e di gestione del rischio dell'ente.
Ai fini del primo comma, lettera d), un portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è considerato sufficientemente granulare quando il numero delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione cui si applica il trattamento delle esposizioni al dettaglio è superiore a 100 e il valore aggregato di tutte queste esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate. Ai fini di tale calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi che sono stati finanziati dalla SSPE o dall'ente che calcola il KIRB sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
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