Art. 13
Requisiti relativi ai dati e ai dati primari
In vigore dal 13 mar 2024
Requisiti relativi ai dati e ai dati primari
1. Se le esposizioni cartolarizzate qualificate e i debitori di tali esposizioni non erano esposizioni o debitori dell'ente che calcola il KIRB prima del trasferimento di tali esposizioni alla SSPE o all'ente che calcola il KIRB, in luogo del requisito di rappresentatività dei dati impiegati per lo sviluppo del modello di cui all'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, la rappresentatività dei dati è valutata in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate.
2. In luogo del requisito di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti considerano i dati relativi alle esposizioni cartolarizzate qualificate, i dati del portafoglio del cedente o del prestatore originario basato su analoghi requisiti per la sottoscrizione da cui sono stati estratti e i dati relativi alle politiche di incasso e di recupero adottate dal gestore come fonte primaria di informazioni per stimare i parametri di rischio per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB.
Storico versioni
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