Art. 3

Disposizioni comuni

In vigore dal 13 mar 2024
Disposizioni comuni 1.   Ai fini del presente regolamento, le espressioni: (a) «venditore di crediti commerciali acquistati» e «venditore», di cui alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 relative ai crediti commerciali acquistati e a condizione che vi sia una SSPE, s'intendono come «cedente»; (b) «ente acquirente» di cui all'articolo 154, paragrafo 7, all'articolo 162, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 179, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «ente che calcola il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del presente regolamento»; (c) «esposizioni e parametri dell'ente» di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «esposizioni cartolarizzate e parametri applicati a tali esposizioni»; (d) «tipo di esposizione» di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «gruppi di esposizioni cartolarizzate che sarebbero state gestite in modo omogeneo dall'ente che calcola il KIRB se non fossero state cartolarizzate». 2.   Per i portafogli di esposizioni cartolarizzate non omogenee, gli enti che calcolano il KIRB conformemente al presente regolamento possono dover suddividere tali portafogli in sottoportafogli di esposizioni cartolarizzate omogenee per determinare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio separatamente per ciascun sottoportafoglio ai fini del calcolo del KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. I riferimenti ai «portafogli» nel presente regolamento s'intendono fatti anche ai sottoportafogli, se del caso.
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