Art. 6

Criticità dei servizi colpiti

In vigore dal 13 mar 2024
Criticità dei servizi colpiti Ai fini della determinazione della criticità dei servizi colpiti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie valutano se l’incidente: a) interessa o ha interessato servizi TIC o sistemi informatici e di rete a supporto di funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria; b) interessa o ha interessato servizi finanziari forniti dall’entità finanziaria che richiedono l’autorizzazione, la registrazione o che sono sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti; c) costituisce o ha costituito un accesso non autorizzato, doloso e riuscito ai sistemi informatici e di rete dell’entità finanziaria.
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