Art. 8
Gravi incidenti
In vigore dal 13 mar 2024
Gravi incidenti
1. Un incidente è considerato grave ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 se ha interessato i servizi critici di cui all’ e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
è raggiunta la soglia di rilevanza di cui all’, paragrafo 5, lettera b);
b)
sono raggiunte due o più delle altre soglie di rilevanza di cui all’, paragrafi da 1 a 6.
2. Gli incidenti ricorrenti che singolarmente non sono considerati incidenti gravi ai sensi del paragrafo 1 sono considerati un unico grave incidente se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
si sono verificati almeno due volte nell’arco di sei mesi;
b)
presentano la stessa apparente causa di fondo di cui all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554;
c)
soddisfano collettivamente i criteri per essere considerati un grave incidente di cui al paragrafo 1.
Le entità finanziarie valutano l’esistenza di incidenti ricorrenti su base mensile.
Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle entità finanziarie elencate all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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