Art. 4
Estensione geografica
In vigore dal 13 mar 2024
Estensione geografica
Ai fini della determinazione dell’estensione geografica dell’incidente, con riferimento alle aree colpite, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie valutano se l’incidente ha o ha avuto un impatto in altri Stati membri e, in particolare, la rilevanza dell’impatto in relazione a ciascuno dei seguenti soggetti:
a)
clienti e controparti finanziarie di altri Stati membri;
b)
succursali o altre entità finanziarie del gruppo che svolgono attività in altri Stati membri;
c)
infrastrutture dei mercati finanziari o fornitori terzi che potrebbero avere un impatto su entità finanziarie di altri Stati membri a cui forniscono servizi, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili.
Storico versioni
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