Art. 2

Impatto reputazionale

In vigore dal 13 mar 2024
Impatto reputazionale 1.   Ai fini della determinazione dell’impatto reputazionale dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie ritengono che si sia verificato un impatto reputazionale se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti: a) l’incidente è stato riportato dai media; b) l’incidente ha dato luogo a ripetuti reclami da parte di diversi clienti o controparti finanziarie in relazione a servizi prestati a diretto contatto con i clienti o a relazioni commerciali critiche; c) a seguito dell’incidente l’entità finanziaria non sarà in grado o potrebbe non essere in grado di soddisfare i requisiti normativi; d) a seguito dell’incidente l’entità finanziaria perderà o potrebbe perdere clienti o controparti finanziarie, con un impatto significativo sulla sua attività. 2.   Nel valutare l’impatto reputazionale dell’incidente le entità finanziarie tengono conto del livello di visibilità che l’incidente ha acquisito o potrebbe acquisire in relazione a ciascun criterio di cui al paragrafo 1.
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