Art. 5

Perdite di dati

In vigore dal 13 mar 2024
Perdite di dati Ai fini della determinazione delle perdite di dati derivanti dall’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto di quanto segue: a) in relazione alla disponibilità dei dati, se l’incidente ha reso temporaneamente o permanentemente inaccessibili o inutilizzabili i dati su richiesta dell’entità finanziaria, dei suoi clienti o delle sue controparti; b) in relazione all’autenticità dei dati, se l’incidente ha compromesso l’affidabilità della fonte dei dati; c) in relazione all’integrità dei dati, se l’incidente ha comportato una modifica non autorizzata dei dati che li ha resi inesatti o incompleti; d) in relazione alla riservatezza dei dati, se l’incidente ha comportato l’accesso ai dati da parte di un soggetto o sistema non autorizzato o la loro divulgazione a tale soggetto o sistema.
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