Art. 46

Valutazione dell’insieme delle posizioni soggette al rischio di default

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’insieme delle posizioni soggette al rischio di default 1.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza in relazione all’insieme delle posizioni soggette al requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 quinsexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti a) verificano se i sistemi interni dell’ente garantiscono che tutte le posizioni contenenti almeno un fattore di rischio associato alle categorie generali dei fattori di rischio «strumenti di capitale» o «differenziale creditizio» di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 rientrino nell’ambito di applicazione del requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default; b) ottengono una panoramica del rischio di default nel portafoglio dell’ente, imponendo all’ente di fornire un inventario delle posizioni aggregate secondo una o più dimensioni e le corrispondenti esposizioni aggregate soggette al rischio di default imminente e improvviso. Ai fini della lettera a), le autorità competenti verificano la coerenza tra l’associazione e gli inventari di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1. Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono, in funzione del portafoglio, imporre all’ente di aggregare le posizioni secondo diverse dimensioni, ossia: a) posizioni aventi lo stesso rating; b) posizioni che rientrano nella stessa classe di esposizioni; c) posizioni che condividono gli stessi fattori di rischio sistemici di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono a) imporre all’ente di fornire l’elenco delle posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l’ente ha ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare i modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o è in procinto di ricevere tale autorizzazione; b) imporre all’ente di individuare le posizioni che contengono un fattore di rischio associato alla categoria generale di fattori di rischio «strumenti di capitale» o alla categoria generale di fattori di rischio «differenziale creditizio» di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e il corrispondente strumento di debito o di capitale negoziato ai sensi dell’articolo 325 duosexagies di detto regolamento; c) verificare l’accuratezza dell’elenco di cui alla lettera a) e dell’individuazione di cui alla lettera b); d) verificare, su un campione di strumenti individuati conformemente alla lettera b), se tali strumenti rientrano tra gli strumenti inclusi nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default.
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Valutazione dell’insieme delle posizioni soggette al rischio di default (Art. 46 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo