Art. 45

Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default Nel valutare la conformità dell’ente ai requisiti applicabili al modello interno di rischio di default indicati agli articoli 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies, le autorità competenti valutano se l’ente rispetta a) i requisiti generali per il modello interno di rischio di default conformemente alla sezione 2; b) i requisiti per le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default conformemente alla sezione 3; c) i requisiti per la correlazione di default tra emittenti, il riconoscimento delle coperture e altri requisiti particolari conformemente alla sezione 4.
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Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default (Art. 45 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo