Art. 48

Valutazione delle probabilità di default

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione delle probabilità di default 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la stima delle probabilità di default, le autorità competenti verificano se la documentazione interna contempla tutti gli aspetti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1578 e se le politiche interne dell’ente esigono la produzione di un inventario aggiornato che specifichi a) i metodi che l’ente utilizza per stimare le probabilità di default, compresa la rilevanza di ciascun metodo diverso in termini di numero di emittenti, entità delle posizioni e contributo ai requisiti di fondi propri per il rischio di default; b) per ciascun emittente, il valore della probabilità di default e, ove disponibile, il rating, specificando altresì: i) se la probabilità di default è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione dell’emittente e se tale metodo è utilizzato per l’esposizione fuori portafoglio di negoziazione come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) se la probabilità di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione dell’emittente e se l’ente utilizza il metodo IRB per ottenere la probabilità di default dell’emittente a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base del fatto che l’ente dispone dell’autorizzazione IRB per la classe di esposizioni a cui appartiene l’esposizione dell’emittente; iii) se la probabilità di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione dell’emittente e se l’ente utilizza una metodologia interna che soddisfa i requisiti del metodo IRB stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 per ottenere tale probabilità di default; iv) se la probabilità di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione dell’emittente e se l’ente utilizza una metodologia interna che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 per ottenere tale probabilità di default; v) se la probabilità di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione dell’emittente e se l’ente utilizza fonti esterne come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1578 per ottenere tale probabilità di default; c) per tutti gli emittenti, la classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a cui la loro esposizione appartiene; d) per gli emittenti per i quali la stima della probabilità di default è ottenuta mediante ricorso a fonti esterne a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2023/1578, se la stima è ottenuta in combinazione con i prezzi correnti di mercato, come stabilito all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/1578. 2.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la stima delle probabilità di default, le autorità competenti a) verificano i) se le stime della probabilità di default e i dati immessi utilizzati per ricavarle sono aggiornati con una frequenza atta a garantire che i requisiti di fondi propri per il rischio di default siano sensibili al rischio; ii) se eventuali nuove informazioni pertinenti sono riflesse tempestivamente, come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, verificano se tutte le stime hanno una soglia minima come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) verificano se qualsiasi metodo utilizzato per calibrare una probabilità di default in base all’orizzonte temporale applicabile di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera b), o all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è concettualmente solido e se tale metodo è sorretto da un’analisi rigorosa; d) verificano i) ove l’ente stimi la probabilità di default secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v), se la definizione di default utilizzata dall’ente per gli emittenti che rientrano nell’ambito di applicazione del modello interno di rischio di default è documentata nelle politiche interne dell’ente; ii) se sono individuate differenze significative nella definizione di default utilizzata nel quadro IRB; e) valutano se e in che modo i drastici cali dei prezzi di mercato di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presi in considerazione dall’ente al momento di determinare le stime delle probabilità di default; valutano altresì se e in che modo tali cali sono correlati al merito di credito di un emittente; f) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del presente articolo, verificano se tali probabilità di default tengono conto del fattore di cautela di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 180, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; g) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punto i), i) verificano se gli ulteriori livelli di cautela applicati alle probabilità di default nel quadro del metodo IRB sono applicati nel calcolo del requisito per il rischio di default; ii) su un campione di emittenti, verificano se la probabilità di default utilizzata nel metodo IRB non differisce da quella impiegata nel calcolo del requisito per il rischio di default; h) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i) verificano se è rispettato il processo per la stima della probabilità di default nel quadro del metodo IRB; ii) su un campione di emittenti, verificano se la probabilità di default utilizzata è identica a quella che sarebbe prodotta dai sistemi informatici impiegati nel quadro del metodo IRB; iii) valutano le variabili di input utilizzate nel processo di rating nel quadro del metodo IRB e verificano, su un campione di emittenti, se i dati immessi esistono e sono sufficientemente attendibili per determinare una probabilità di default accurata; i) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente articolo, esaminano le relazioni prodotte dalla convalida interna o dall’audit interno per quanto riguarda la conformità della metodologia interna utilizzata per ottenere le probabilità di default alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; j) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punto iv), i) verificano la completezza della documentazione interna comprovante il soddisfacimento, da parte dell’ente, delle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1578; ii) su un campione di emittenti, valutano la motivazione per cui la stima della probabilità di default è effettuata senza utilizzare né la metodologia interna di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 né le fonti esterne di cui all’ di detto regolamento delegato; iii) su un campione di emittenti per i quali la motivazione di cui al punto ii) riguarda la mancanza di dati di input come indicato all’, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/1578, verificano se l’ente fornisce elementi comprovanti la mancanza di dati di input; iv) verificano se, nell’ambito delle proprie politiche interne, l’ente specifica il periodo di detenzione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2023/1578, al di sotto del quale l’ente ritiene accettabile non utilizzare la metodologia interna che soddisfa i requisiti stabiliti per il metodo IRB, e valutano se tale periodo di detenzione è adeguato al portafoglio dell’ente, in termini di entità, complessità e strategia di negoziazione; v) esaminano il valore «m» calcolato a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 e, se del caso, impongono all’ente di spiegare l’origine di eventuali variazioni significative del suo valore nel corso dei trimestri precedenti; vi) esaminano la procedura seguita dall’ente per indagare sulla disponibilità di eventuali fonti esterne aggiuntive come indicato all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), punto 1), del regolamento delegato (UE) 2023/1578; vii) per un trimestre nel quale il valore di «m» è superiore al 10 %, verificano la solidità dell’analisi effettuata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), punto 2), del regolamento delegato (UE) 2023/1578; viii) valutano se la determinazione della probabilità di default di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 è effettuata correttamente, mediante l’inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e verificano se l’ente aggiorna rispettivamente la massima probabilità di default assegnata agli emittenti «investment grade» e la media equiponderata delle probabilità di default di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2023/1578 con la stessa frequenza con cui è calcolato il requisito per il rischio di default; k) per le probabilità di default ottenute in conformità del paragrafo 1, lettera b), punto v), i) su un campione di emittenti, verificano se i dati utilizzati per stimare la probabilità di default sono rappresentativi per l’emittente; ii) verificano se la gerarchia di fonti esterne di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 è ben specificata nella documentazione interna dell’ente e verificano, su un campione di emittenti, se tale gerarchia di fonti esterne è applicata correttamente; iii) verificano la solidità della metodologia utilizzata dall’ente per ottenere la presumibile gamma di errori di stima di cui all’, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/1578; iv) valutano la modalità con cui l’ente assicura il soddisfacimento dei requisiti di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/1578 e verificano se vi sono casi di azzeramento delle probabilità di default prima che l’ente applichi la soglia minima di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; v) se del caso, verificano la solidità del metodo che l’ente utilizza per trasformare le probabilità di default ottenute in combinazione con i prezzi correnti di mercato in una probabilità reale (real-world) e verificano altresì la rigorosità dell’analisi di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/1578. Ai fini della lettera a), le autorità competenti possono, se del caso a) individuare emittenti per i quali la probabilità di default stimata non ha subito variazioni per un periodo prolungato; b) valutare se le stime della probabilità di default sono aggiornate; c) verificare se l’ente è in grado di spiegare i motivi alla base dei valori invariati. Ai fini della lettera b), le autorità competenti analizzano la significatività e le caratteristiche delle posizioni soggette alla soglia minima, compresi il relativo rating e la relativa classe di esposizioni. Ai fini della lettera c), le autorità competenti a) individuano l’orizzonte temporale effettivo utilizzato prima di applicare qualsiasi calibrazione per ottenere l’orizzonte temporale applicabile; b) valutano la logica che sottende all’utilizzo, come punto di partenza della calibrazione, di un orizzonte temporale diverso dall’orizzonte temporale applicabile ai sensi dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera b), o dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini della lettera k), punto i), le autorità competenti verificano se i dati utilizzati riflettono il settore o la regione dell’emittente. Ai fini della lettera k), punto iii), le autorità competenti possono imporre all’ente di fornire un’analisi di sensibilità secondo i principi dell’analisi di sensibilità di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 per valutare l’impatto potenziale delle variazioni della stima della PD. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità competenti possono, se del caso, imporre a un ente di stimare le probabilità di default con un altro metodo scelto tra i metodi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/1578 e di spiegare le differenze nei risultati ottenuti.
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Valutazione delle probabilità di default (Art. 48 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo