Art. 14
Accordi con TSO di paesi terzi
In vigore dal 11 mar 2024
Accordi con TSO di paesi terzi
1. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di una regione di gestione del sistema confinante con un paese terzo si adoperano per concludere accordi con i TSO del paese terzo confinante che siano conformi al pertinente diritto dell’Unione e definiscano la base per la cooperazione in materia di protezione della cibersicurezza e gli accordi di cooperazione in materia di cibersicurezza con detti TSO.
2. I TSO informano l’autorità competente in merito agli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.
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