Art. 15
Rappresentanti legali
In vigore dal 11 mar 2024
Rappresentanti legali
1. I soggetti che non sono stabiliti nell’Unione ma forniscono servizi a soggetti nell’Unione e a cui è stato notificato di essere soggetti ad alto impatto o ad impatto critico a norma dell’, paragrafo 6, designano per iscritto, entro tre mesi dalla notifica, un rappresentante nell’Unione e ne informano l’autorità competente notificante.
2. Il rappresentante di cui al paragrafo 1 è incaricato di fungere da punto di contatto cui un’autorità competente o CSIRT nell’Unione può rivolgersi in aggiunta o in sostituzione del soggetto ad alto impatto o a impatto critico riguardo agli obblighi di quest’ultimo a norma del presente regolamento. Il soggetto ad alto impatto o a impatto critico conferisce al proprio rappresentante legale le deleghe necessarie e risorse sufficienti per consentire la sua cooperazione efficiente e tempestiva con le autorità competenti o i CSIRT.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui il soggetto offre i propri servizi. Il soggetto è considerato soggiacente alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante. I soggetti ad alto impatto e a impatto critico notificano il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all’autorità competente nello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.
4. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto ad alto impatto o a impatto critico.
5. Nell’assenza di un rappresentante nell’Unione designato a norma del presente articolo, qualsiasi Stato membro in cui il soggetto fornisce servizi può avviare un’azione legale nei suoi confronti per mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
6. La designazione di un rappresentante legale all’interno dell’Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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