Art. 13

Analisi comparativa

In vigore dal 11 mar 2024
Analisi comparativa 1.   Entro il 13 giugno 2025, l’ACER, in cooperazione con l’ENISA, emana una guida non vincolante per l’analisi comparativa della cibersicurezza. La guida illustra alle autorità nazionali di regolazione i principi dell’analisi comparativa dei controlli di cibersicurezza attuati a norma del paragrafo 2, tenendo conto dei costi di attuazione dei controlli e dell’efficacia della funzione svolta da processi, prodotti, servizi, sistemi e soluzioni utilizzati per attuarli. Per l’elaborazione della guida non vincolante per l’analisi comparativa della cibersicurezza, l’ACER tiene conto delle relazioni di analisi comparativa esistenti. L’ACER trasmette alle autorità nazionali di regolazione, per informazione, la guida non vincolante per l’analisi comparativa della cibersicurezza. 2.   Entro 12 mesi dall’emanazione della guida per l’analisi comparativa di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione effettuano un’analisi comparativa per valutare se gli attuali investimenti nella cibersicurezza: a) attenuano i rischi che hanno un impatto sui flussi transfrontalieri di energia elettrica; b) ottengono i risultati auspicati e aumentano i guadagni di efficienza per lo sviluppo dei sistemi elettrici; c) sono efficienti e bene integrati nei processi di acquisizione di asset e servizi. 3.   Per l’analisi comparativa, le autorità nazionali di regolazione possono tenere conto della guida non vincolante per l’analisi comparativa della cibersicurezza elaborata dall’ACER e valutano in particolare: a) la spesa media per la cibersicurezza volta ad attenuare i rischi che hanno un impatto sui flussi transfrontalieri di energia elettrica, in particolare per quanto riguarda i soggetti ad alto impatto e a impatto critico; b) in cooperazione con l’ENTSO per l’energia elettrica e con l’EU DSO, i prezzi medi dei servizi, dei sistemi e dei prodotti di cibersicurezza che contribuiscono in larga misura al miglioramento e alla manutenzione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza nelle diverse regioni di gestione del sistema; c) l’esistenza e il livello di comparabilità di costi e funzioni dei servizi, dei sistemi e delle soluzioni di cibersicurezza idonei all’attuazione del presente regolamento, individuando possibili misure necessarie per promuovere l’efficienza della spesa, in particolare ove possano essere necessari investimenti tecnologici in cibersicurezza. 4.   Tutte le informazioni relative all’analisi comparativa sono gestite e trattate conformemente alle prescrizioni di classificazione dei dati di cui al presente regolamento, ai controlli minimi di cibersicurezza e alla relazione di valutazione transfrontaliera del rischio per la cibersicurezza dell’energia elettrica. L’analisi comparativa di cui ai paragrafi 2 e 3 non è resa pubblica. 5.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’ e la necessità di proteggere la sicurezza dei soggetti cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, l’analisi comparativa di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è condivisa con tutte le autorità nazionali di regolazione, tutte le autorità competenti, l’ACER, l’ENISA e la Commissione.
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Analisi comparativa (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1366) — Testo vigente | Portale Normativo