Art. 14 · Accordi con TSO di paesi terzi

Art. 14

Accordi con TSO di paesi terzi

In vigore dal 11 mar 2024
Accordi con TSO di paesi terzi 1.   Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di una regione di gestione del sistema confinante con un paese terzo si adoperano per concludere accordi con i TSO del paese terzo confinante che siano conformi al pertinente diritto dell’Unione e definiscano la base per la cooperazione in materia di protezione della cibersicurezza e gli accordi di cooperazione in materia di cibersicurezza con detti TSO. 2.   I TSO informano l’autorità competente in merito agli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.
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