Art. 20

Portale F-Gas

In vigore dal 7 feb 2024
Portale F-Gas 1.   La Commissione istituisce un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra («portale F-Gas»), e ne assicura il funzionamento. 2.   La Commissione garantisce l'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito di detto sportello (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399. 3.   Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX ai fini dello scambio di informazioni con il portale F-Gas. 4.   Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima di svolgere una delle attività seguenti: a) l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne in caso di stoccaggio temporaneo quale definito all', punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013; b) presentare una dichiarazione a norma dell', paragrafo 3; c) ricevere un'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a norma dell', paragrafo 4, o effettuare o ricevere un trasferimento di quote a norma dell', paragrafo 1, o effettuare o ricevere l'autorizzazione a usare quote a norma dell', paragrafo 2, o delegare l'autorizzazione a usare quote a norma dell', paragrafo 3; d) fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all', paragrafo 2, lettere da a) ad e); e) svolgere qualsiasi altra attività che richieda la comunicazione dei dati a norma dell'; f) ricevere diritti di produzione a norma dell' ed effettuare o ricevere un trasferimento e un'autorizzazione di diritti di produzione di cui all'; g) verificare le comunicazioni di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 8. La registrazione nel portale F-Gas è valida soltanto dopo che la Commissione la convalida e finché non sia sospesa o revocata dalla Commissione o ritirata dall'impresa. 5.   La registrazione valida nel portale F-Gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce una licenza richiesta a norma dell'. 6.   Ove necessario, la Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, le norme di registrazione nel portale F-Gas per garantire il corretto funzionamento del portale F-Gas e la compatibilità con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 7.   Le autorità competenti, comprese le autorità doganali, hanno accesso al portale F-Gas ai fini dell'attuazione dei pertinenti obblighi e controlli. Le autorità doganali accedono al portale F-Gas tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas. La Commissione mette a disposizione del pubblico, entro tre mesi dal completamento dell'assegnazione per un determinato anno, i seguenti elementi: a) un elenco dei detentori di quote; b) un elenco delle imprese soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'. 8.   Le richieste dei produttori e degli importatori di rettificare le informazioni da essi registrate nel portale F-Gas relative ai trasferimenti di quote di cui all', paragrafo 1, alle autorizzazioni a usare le quote di cui all', paragrafo 2, o alle deleghe delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 3, sono, con il consenso di tutte le imprese coinvolte nell'operazione, comunicate alla Commissione senza indebito ritardo e al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di registrazione del trasferimento delle quote o dell'autorizzazione a usare le quote, o di delega dell’autorizzazione, se del caso. La richiesta è suffragata da prove che dimostrano che si tratta di un errore materiale. Nonostante il primo comma, le richieste di rettificare i dati che incidono negativamente sui diritti di altri produttori e importatori non coinvolti nell'operazione sono respinte.
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Portale F-Gas (Art. 20 Regolamento (UE) 2024/573) — Testo vigente | Portale Normativo