Art. 18

Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate

In vigore dal 7 feb 2024
Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate 1.   Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno designato un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   Soltanto i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza nel commercio dei prodotti chimici o nella riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, o protezione antincendio o pompe di calore per tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote possono presentare la dichiarazione di cui all', paragrafo 3, o a ricevere su tale base un'assegnazione di quote, in conformità dell', paragrafo 4. I produttori e gli importatori presentano prove in tal senso alla Commissione, su richiesta. 3.   Ai fini della registrazione nel portale F-Gas, i produttori e gli importatori forniscono un indirizzo fisico presso il quale è ubicata l'impresa e dal quale svolge l'attività. Una sola impresa è registrata presso uno stesso indirizzo fisico. Ai fini della presentazione della dichiarazione sulle quote a norma dell', paragrafo 3, e della ricezione di un'assegnazione di quote a norma dell', paragrafo 4, così come ai fini della determinazione dei valori di riferimento a norma dell', paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate un'unica impresa. Soltanto quell'unica impresa, che, salva diversa indicazione del titolare effettivo, è quella iscritta per prima nel portale F-Gas, ha diritto a un valore di riferimento a norma dell', paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote a norma dell', paragrafo 4.
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