Art. 17

Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi

In vigore dal 7 feb 2024
Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi 1.   Entro il 31 ottobre 2024 e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione determina i valori di riferimento per i produttori e gli importatori conformemente all'allegato VII per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi. La Commissione determina, mediante atto di esecuzione, i valori di riferimento per tutti i produttori e gli importatori che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi nei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   L'importatore o il produttore può comunicare alla Commissione la successione permanente o l'acquisizione della parte dell'attività d'interesse ai fini del presente articolo che comporta una modifica dell'attribuzione dei suoi valori di riferimento e di quelli del suo successore legale. La Commissione può richiedere la documentazione d'interesse a tal fine. I valori di riferimento adeguati sono messi a disposizione sul portale F-Gas. 3.   Entro il 1° giugno 2024 ed entro il 1o aprile 2027 e in seguito almeno ogni tre anni, i produttori e gli importatori possono presentare tramite il portale F-Gas una dichiarazione per ricevere una quota attinta alla riserva di cui all'allegato VIII. 4.   Entro il 31 dicembre 2024, e in seguito ogni anno, la Commissione assegna a ciascun importatore e produttore una quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in conformità dell'allegato VIII. La quota è comunicata ai produttori e agli importatori tramite il portale F-Gas. 5.   L’assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell’importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. I produttori e gli importatori sono informati tramite il portale F-Gas dell’importo totale dovuto per la loro assegnazione massima di quote calcolata per l’anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure di pagamento dell’importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I produttori e gli importatori possono pagare soltanto per parte della rispettiva assegnazione massima di quote calcolata che è offerta loro. In tal caso, a tali importatori e produttori è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine di cui al primo comma. Fino al 31 dicembre 2027 la Commissione ridistribuisce gratuitamente la quota per la quale il pagamento non è stato effettuato entro il termine stabilito soltanto ai produttori e agli importatori che hanno pagato l'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata di cui al primo comma e che hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3. La redistribuzione è effettuata in base alla percentuale spettante a ciascun produttore o importatore della somma di tutte le quote massime calcolate offerte loro e da loro pagate integralmente. A decorrere dal 1o gennaio 2028 la quota per la quale non è stato effettuato un pagamento entro il termine stabilito è cancellata. La Commissione è autorizzata a non assegnare integralmente il quantitativo massimo di cui all'allegato VII o ad assegnare una quota supplementare come misura di emergenza qualora si verifichino problemi di attuazione durante il periodo di assegnazione. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il paragrafo 5 del presente articolo per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, al fine di compensare l'inflazione. 7.   Ogni anno, o più spesso a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, valuta l'impatto del sistema di eliminazione graduale delle quote di cui all'allegato VII sul mercato delle pompe di calore dell'Unione, tenendo conto dei fattori pertinenti, in particolare dell'andamento dei prezzi dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, del tasso di crescita delle pompe di calore che richiedono ancora tali gas, della diffusione sul mercato di tecnologie alternative e dello stato dell'obiettivo di tasso di diffusione delle pompe di calore previsto dal piano REPowerEU. La Commissione include le conclusioni di tali valutazioni nella pertinente relazione annuale di attività sull'azione per il clima (Annual Activity Report on Climate Action). Se la valutazione dimostra una grave penuria di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per l'installazione di pompe di calore, che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione delle pompe di calore di REPowerEU, la Commissione adotta atti delegati conformemente all', al fine di modificare l'allegato VII, onde consentire l'immissione sul mercato di una quantità di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, in aggiunta alle quote di cui all'allegato VII, rispettivamente fino a 4 410 247 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2025-2026 o fino a 1 425 536 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2027-2029. Se la Commissione adotta un atto delegato di cui al secondo comma del presente articolo, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori che nell'anno precedente hanno comunicato, a norma dell', l'uso delle pompe di calore come una delle principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata, a seguito della richiesta presentata tramite il portale F-Gas. 8.   Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) . Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate per coprire tali costi non superano l'importo annuo massimo di 3 milioni di EUR. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
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Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi (Art. 17 Regolamento (UE) 2024/573) — Testo vigente | Portale Normativo