Art. 14

Produzione di idrofluorocarburi

In vigore dal 7 feb 2024
Produzione di idrofluorocarburi 1.   Ai fini del presente articolo, dell' e dell'allegato V, la produzione di idrofluorocarburi rappresenta il quantitativo di idrofluorocarburi prodotto meno il quantitativo distrutto con tecnologia approvata dalle parti del protocollo, meno il quantitativo interamente usato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici, ma compresi gli idrofluorocarburi risultanti come sottoprodotto, salvo se sono catturati o se il sottoprodotto è distrutto dal produttore durante o dopo il processo di produzione, ovvero è ceduto ad altra impresa per essere distrutto. Nessun quantitativo di idrofluorocarburi rigenerati è preso in considerazione nel calcolo della produzione di idrofluorocarburi. 2.   La produzione di idrofluorocarburi è consentita nella misura in cui la Commissione abbia assegnato ai produttori diritti di produzione in conformità del presente articolo. 3.   Prima del 1° gennaio 2025, la Commissione assegna, mediante atti di esecuzione, diritti di produzione sulla base dell'allegato V ai produttori che hanno prodotto idrofluorocarburi nel 2022, sulla base dei dati comunicati a norma dell' del regolamento (UE) n. 517/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 per assegnare diritti di produzione supplementari ai produttori di cui al paragrafo 3 o a altra impresa stabilita nell'Unione, a meno che non siano superati i limiti di produzione dello Stato membro in virtù del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   In mancanza di un atto di esecuzione in vigore prima del 1o gennaio 2025, i produttori possono continuare a produrre idrofluorocarburi senza l'assegnazione di diritti di produzione. Gli idrofluorocarburi prodotti durante tale periodo sono conteggiati ai fini dell'assegnazione dei diritti di produzione una volta che saranno emessi in conformità dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. 6.   Tre anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, e in seguito ogni tre anni, la Commissione li riesamina e, se necessario, li modifica tenendo conto delle modifiche dei diritti di produzione a norma dell' intervenute nel corso dei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Produzione di idrofluorocarburi (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/573) — Testo vigente | Portale Normativo