Art. 13
Controllo dell'uso
In vigore dal 7 feb 2024
Controllo dell'uso
1. È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.
2. È vietato l’uso di SF6 per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.
3. È vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. A decorrere dal 1o gennaio 2025 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione.
I divieti di cui al primo comma non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.
Fino al 1
o
gennaio 2030, i divieti di cui al primo comma non si applicano alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
a)
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all', paragrafo 7;
b)
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata una deroga a norma dell', paragrafo 5.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1o gennaio 2032:
a)
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all', paragrafo 7;
b)
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).
Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
a)
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori (chillers), a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all', paragrafo 7;
b)
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, esclusi i refrigeratori (chillers), a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
6. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2035 è vietato l'uso dell’SF6 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di commutatori elettrici, a meno che non sia rigenerato o riciclato, a meno che non sia dimostrato che l'SF6 rigenerato o riciclato:
a)
non può essere utilizzato per motivi tecnici; oppure
b)
non è disponibile in caso di una situazione di riparazione di emergenza.
In tali casi, l'utilizzatore fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione, su richiesta, prove che illustrino la motivazione dell'uso.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare.
8. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026, tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione su richiesta.
9. È vietata la messa in funzione dei seguenti commutatori elettrici che utilizzano gas fluorurati a effetto serra nel mezzo di isolamento o interruzione, o il cui funzionamento dipende da tali gas:
a)
dal 1o gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi;
b)
dal 1o gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi;
c)
dal 1o gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;
d)
dal 1o gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1.
10. La messa fuori servizio di un commutatore elettrico in funzione all'interno dell'Unione e la successiva messa in funzione di tali commutatori elettrici in un altro sito dell'Unione non sono considerati una messa in funzione ai fini del presente articolo.
11. In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da un mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni:
a)
nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati a effetto serra;
b)
nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere c) e d), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1;
c)
dopo il periodo di due anni di cui alla lettera a) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati; oppure
d)
dopo il periodo di due anni di cui alla lettera b) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1.
12. In deroga al paragrafo 11, la messa in funzione di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1 000 sono ammessi se, a seguito di una procedura di appalto che tiene conto delle specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, non sono pervenute offerte per i commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1 000.
13. Il paragrafo 9 non si applica ai quadri i elettrici per i quali a norma delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate nell'ambito della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e saranno conformi ai limiti di potenziale di riscaldamento globale di cui al paragrafo 9.
14. Il paragrafo 9 non si applica se l'operatore può fornire la prova che l'ordine dei commutatori elettrici è stato inoltrato prima dell'11 marzo 2024.
15. Il paragrafo 9 non si applica se i dispositivi per estendere i commutatori elettrici esistenti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a quello dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati nei commutatori elettrici esistenti non sono compatibili con i commutatori elettrici esistenti e l’uso di tali dispositivi richiederebbe la sostituzione di tutti i commutatori elettrici esistenti.
16. Qualora si applichi la deroga di cui al paragrafo 10, 11, 12, 13, 14 o 15, l'operatore conserva la documentazione attestante le prove della deroga per almeno cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
17. L'operatore informa l'autorità competente nello Stato membro in cui i commutatori elettrici sono messi in funzione quando applica una deroga di cui ai paragrafi 11, 12, 14 o 15.
18. Le parti delle apparecchiature possono essere installate per la riparazione o la manutenzione dei commutatori elettrici esistenti a condizione che non vi siano cambiamenti del tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che comportino un aumento del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati, o un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura.
19. Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che:
a)
i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure
b)
l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV.
20. L'operatore conserva la documentazione attestante le prove di cui al paragrafo 19 per almeno cinque anni e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Storico versioni
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