Art. 11

Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita

In vigore dal 7 feb 2024
Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita 1.   L'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas. In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV è consentita a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti: a) un aumento della capacità del prodotto o dell'apparecchiatura; b) un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nel prodotto o nell'apparecchiatura; o c) un cambiamento nel tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che determinerebbe un aumento del potenziale di riscaldamento globale del gas fluorurato a effetto serra utilizzato. I prodotti e le apparecchiature, incluse parti di essi, immessi illegalmente sul mercato dopo la data di cui al primo comma non sono oggetto di uso o fornitura successivi né messi a disposizione di terzi nell'Unione contro pagamento o gratuitamente né esportati. La riesportazione di tali prodotti e apparecchiature è consentita se la non conformità al presente regolamento è stata accertata prima dell'immissione in libera pratica delle merci ai fini dell'importazione, conformemente alle misure di cui all', paragrafo 12. Tali prodotti e apparecchiature possono essere stoccati o trasportati soltanto per il successivo smaltimento e per il recupero del gas prima dello smaltimento a norma dell' o per la loro successiva riesportazione. È consentita la riesportazione di prodotti e apparecchiature per i quali è stata accertata la non conformità al presente regolamento prima della loro immissione in libera pratica. In tali casi, non si applica l', paragrafo 3. Un anno dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o la messa a disposizione a un'altra persona nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data. 2.   Il divieto previsto al paragrafo 1, primo comma, non si applica alle apparecchiature per le quali nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano tali specifiche per la progettazione ecocompatibile. 3.   Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, la successiva fornitura o la messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il presente paragrafo non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi dei gas fluorurati a effetto serra. Il primo comma si applica ai contenitori non ricaricabili, segnatamente a: a) contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e b) contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica. 4.   Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove che confermano l'esistenza di modalità vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini della ricarica, in particolare identificando gli attori pertinenti, i loro impegni obbligatori e le pertinenti disposizioni logistiche. Tali modalità sono rese vincolanti per i distributori di contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali. Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra e la mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. I fornitori dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità alle modalità vincolanti di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni dalla fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti per l'inclusione nella dichiarazione di conformità degli elementi essenziali per le modalità vincolanti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV, oppure in deroga all', paragrafo 9, di mettere in funzione commutatori elettrici nuovi o estesi, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che: a) per il particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per la particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; oppure b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Soltanto le persone fisiche in possesso di un certificato a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), o imprese che impiegano persone fisiche in possesso di un certificato richiesto a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), oppure dell'attestato di formazione a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, per effettuare l'installazione, la manutenzione, l'assistenza o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a f), all', paragrafo 3, lettere a) e b), e disciplinate dall', paragrafo 1, secondo comma. I venditori vendono o propongono per la vendita, direttamente o indirettamente, tali gas esclusivamente alle imprese di cui al presente paragrafo. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non effettuano le attività di cui al primo comma di raccogliere, trasportare o consegnare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1. 7.   Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'. 8.   Solo le imprese stabilite all'interno dell'Unione, o che hanno nominato un rappresentante esclusivo stabilito all'interno dell'Unione, il quale si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento, sono autorizzate a immettere sul mercato e successivamente a fornire gas fluorurati a effetto serra sfusi. Il rappresentante esclusivo può essere il rappresentante designato a norma dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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