Art. 9

Regimi di responsabilità estesa del produttore

In vigore dal 7 feb 2024
Regimi di responsabilità estesa del produttore Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli della direttiva 2012/19/UE includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024. Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.
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