Art. 6
Riduzioni e pagamenti differiti di tariffe e oneri
In vigore dal 7 feb 2024
Riduzioni e pagamenti differiti di tariffe e oneri
1. L’Agenzia applica le riduzioni e i pagamenti differiti di cui all’allegato V.
2. Gli Stati membri o le istituzioni dell’Unione che hanno richiesto una valutazione, un parere o un servizio dell’Agenzia non sono soggetti a tariffe o oneri a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 2, se il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può beneficiare anche di una riduzione prevista da un altro atto giuridico dell’Unione, si applica soltanto la riduzione più favorevole al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
4. Su proposta motivata del direttore esecutivo dell’Agenzia, in particolare per fini di tutela della salute pubblica o della sanità animale oppure al fine di sostenere tipi specifici di medicinali o tipi di richiedenti selezionati per motivi debitamente giustificati, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia può concedere, previo parere favorevole della Commissione, una riduzione totale o parziale della tariffa o dell’onere applicabile, conformemente all’. L’Agenzia rende pubbliche sul proprio sito web le informazioni relative a tali riduzioni, previa eliminazione di tutte le informazioni commerciali di carattere riservato.
5. In circostanze eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale, il direttore esecutivo dell’Agenzia può concedere, caso per caso, riduzioni totali o parziali delle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV, fatta eccezione per le tariffe di cui all’allegato I, punti 6, 14 e 15, all’allegato II, punti 7 e 10, e all’allegato III, punto 3. Ogni decisione adottata a norma del presente articolo è motivata. L’Agenzia rende pubbliche sul proprio sito web le informazioni relative a tali riduzioni, compresi i motivi delle riduzioni, previa eliminazione di tutte le informazioni commerciali di carattere riservato.
Storico versioni
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