Art. 7
Pagamento di tariffe e oneri
In vigore dal 7 feb 2024
Pagamento di tariffe e oneri
1. Le tariffe e gli oneri dovuti all’Agenzia ai sensi del presente regolamento sono corrisposti in euro.
2. Qualora le tariffe e gli oneri siano dovuti a norma del presente regolamento, l’Agenzia emette una richiesta di pagamento al pagatore, indicando l’importo dovuto e specificando il termine per il pagamento.
Qualora il pagatore riceva una richiesta di pagamento a norma del primo comma, il pagatore effettua il pagamento entro il termine specificato nella richiesta.
3. I pagamenti delle tariffe e degli oneri sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto dell’Agenzia specificato nella richiesta di pagamento. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del pagatore.
4. Il pagamento da parte del pagatore si considera effettuato entro il termine di pagamento stabilito dall’Agenzia solo se l’importo è stato versato per intero entro tale termine. La data in cui l’intero importo del pagamento è accreditato sul conto bancario dell’Agenzia costituisce la data in cui è stato effettuato il pagamento.
Storico versioni
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