Art. 7

Pagamento di tariffe e oneri

In vigore dal 7 feb 2024
Pagamento di tariffe e oneri 1.   Le tariffe e gli oneri dovuti all’Agenzia ai sensi del presente regolamento sono corrisposti in euro. 2.   Qualora le tariffe e gli oneri siano dovuti a norma del presente regolamento, l’Agenzia emette una richiesta di pagamento al pagatore, indicando l’importo dovuto e specificando il termine per il pagamento. Qualora il pagatore riceva una richiesta di pagamento a norma del primo comma, il pagatore effettua il pagamento entro il termine specificato nella richiesta. 3.   I pagamenti delle tariffe e degli oneri sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto dell’Agenzia specificato nella richiesta di pagamento. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del pagatore. 4.   Il pagamento da parte del pagatore si considera effettuato entro il termine di pagamento stabilito dall’Agenzia solo se l’importo è stato versato per intero entro tale termine. La data in cui l’intero importo del pagamento è accreditato sul conto bancario dell’Agenzia costituisce la data in cui è stato effettuato il pagamento.
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