Art. 4

Tariffe e oneri aggiuntivi

In vigore dal 7 feb 2024
Tariffe e oneri aggiuntivi 1.   L’Agenzia può riscuotere una tariffa per servizi scientifici in relazione ai servizi scientifici che fornisce, laddove tali servizi non siano oggetto di tariffe od oneri di altro tipo previsti dal presente regolamento o da un altro atto giuridico dell’Unione. L’importo della tariffa per servizi scientifici tiene conto del carico di lavoro richiesto. L’importo minimo e quello massimo di tali tariffe per servizi nonché, se del caso, la corrispondente remunerazione dei relatori e, se del caso, dei correlatori sono stabiliti nell’allegato IV, punto 5. 2.   L’Agenzia può riscuotere un onere per i servizi amministrativi che fornisce, su richiesta di terzi, laddove tali servizi non siano oggetto di tariffe od oneri di altro tipo previsti dal presente regolamento o da un altro atto giuridico dell’Unione. L’importo dell’onere per servizi amministrativi tiene conto del carico di lavoro richiesto. L’importo minimo e quello massimo di tali oneri sono stabiliti nell’allegato IV, punto 6.4. 3.   Le tariffe e gli oneri riscossi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono fissati dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia previo parere favorevole della Commissione, conformemente alla procedura di cui all’. Tali importi applicabili sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia. 4.   La Commissione tiene conto delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia a norma del presente articolo nelle eventuali revisioni del presente regolamento.
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