Art. 8

Attrezzature

In vigore dal 7 feb 2024
Attrezzature 1.   Spetta al detentore degli animali garantire che le attrezzature utilizzate per la preparazione e la miscelazione dei medicinali veterinari per la somministrazione orale nell’acqua di abbeveraggio, nel latte, nei sostituti del latte o in altre forme di mangime liquido: a) corrispondano alla gamma di pesi o volumi da miscelare; b) consentano la preparazione di diluizioni omogenee; c) siano progettate, costruite e collocate in modo tale che: i) i medicinali siano somministrati solo agli animali di destinazione; ii) sia evitata la contaminazione dell’acqua di abbeveraggio o dei mangimi non trattati; iii) il trattamento dell’acqua di abbeveraggio con biocidi e l’uso di additivi per mangimi tramite l’acqua di abbeveraggio possano essere ridotti o interrotti, se necessario, sia prima che nel corso del trattamento con il medicinale veterinario, per garantire la sicurezza e l’efficacia del trattamento. 2.   Il detentore degli animali si assicura che tutte le bilance e i dispositivi di misurazione utilizzati corrispondano alla gamma di pesi o volumi da misurare e siano calibrati secondo le istruzioni del fabbricante. 3.   Spetta al detentore degli animali garantire che le attrezzature, i sistemi di abbeveraggio o i dispositivi di dosaggio utilizzati per la somministrazione orale dei medicinali veterinari nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio siano correttamente utilizzati, sottoposti a manutenzione e puliti dopo essere stati utilizzati per la somministrazione di tali medicinali nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1159:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo