Art. 8
Attrezzature
In vigore dal 7 feb 2024
Attrezzature
1. Spetta al detentore degli animali garantire che le attrezzature utilizzate per la preparazione e la miscelazione dei medicinali veterinari per la somministrazione orale nell’acqua di abbeveraggio, nel latte, nei sostituti del latte o in altre forme di mangime liquido:
a)
corrispondano alla gamma di pesi o volumi da miscelare;
b)
consentano la preparazione di diluizioni omogenee;
c)
siano progettate, costruite e collocate in modo tale che:
i)
i medicinali siano somministrati solo agli animali di destinazione;
ii)
sia evitata la contaminazione dell’acqua di abbeveraggio o dei mangimi non trattati;
iii)
il trattamento dell’acqua di abbeveraggio con biocidi e l’uso di additivi per mangimi tramite l’acqua di abbeveraggio possano essere ridotti o interrotti, se necessario, sia prima che nel corso del trattamento con il medicinale veterinario, per garantire la sicurezza e l’efficacia del trattamento.
2. Il detentore degli animali si assicura che tutte le bilance e i dispositivi di misurazione utilizzati corrispondano alla gamma di pesi o volumi da misurare e siano calibrati secondo le istruzioni del fabbricante.
3. Spetta al detentore degli animali garantire che le attrezzature, i sistemi di abbeveraggio o i dispositivi di dosaggio utilizzati per la somministrazione orale dei medicinali veterinari nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio siano correttamente utilizzati, sottoposti a manutenzione e puliti dopo essere stati utilizzati per la somministrazione di tali medicinali nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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