Art. 10
Orientamenti sulle buone prassi
In vigore dal 7 feb 2024
Orientamenti sulle buone prassi
Gli Stati membri possono elaborare orientamenti nazionali sulle buone prassi per agevolare l’applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle diverse specie animali destinate alla produzione di alimenti e dei diversi sistemi di produzione nei loro territori.
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