Art. 7
Manipolazione e uso di medicinali veterinari da parte dei detentori degli animali
In vigore dal 7 feb 2024
Manipolazione e uso di medicinali veterinari da parte dei detentori degli animali
1. Spetta al detentore degli animali:
a)
trasmettere al veterinario le informazioni pertinenti relative all’, punti 6, 7, 8 e 9;
b)
utilizzare i medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria per la somministrazione orale nei mangimi o nell’acqua di abbeveraggio solo in conformità di tale prescrizione;
c)
conservare, preparare e somministrare correttamente i medicinali veterinari nei mangimi o nell’acqua di abbeveraggio, incluso:
i)
dosare correttamente i medicinali veterinari in conformità della prescrizione veterinaria e assicurarsi che tutti gli animali di destinazione assumano una quantità adeguata di mangime e acqua;
ii)
diluire correttamente e omogeneamente i medicinali veterinari nel mangime liquido o nell’acqua di abbeveraggio;
d)
assicurarsi che chiunque somministri medicinali veterinari sotto la propria supervisione abbia le competenze e le capacità pertinenti o abbia ricevuto una formazione in merito alle responsabilità di cui alla lettera c).
2. Il detentore degli animali adotta le misure necessarie per:
a)
evitare la contaminazione di mangimi o acqua di abbeveraggio non bersaglio con mangimi o acqua di abbeveraggio contenenti medicinali veterinari;
b)
garantire lo smaltimento sicuro dei medicinali veterinari inutilizzati ed evitare l’esposizione dell’ambiente a mangimi o acqua di abbeveraggio contenenti medicinali veterinari, secondo le informazioni sul prodotto e le istruzioni del veterinario;
c)
garantire che l’acqua utilizzata per la somministrazione di medicinali veterinari tramite l’acqua di abbeveraggio o il mangime liquido sia adeguata per la somministrazione orale del medicinale veterinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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