Art. 43

Protezione delle informazioni

In vigore dal 31 gen 2024
Protezione delle informazioni Gli organismi di valutazione della conformità, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza, l'ECCG, l'ENISA, la Commissione e tutte le altre parti garantiscono la sicurezza e la protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate, compresi i segreti commerciali, nonché la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie e appropriate.
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