Art. 43 · Protezione delle informazioni

Art. 43

Protezione delle informazioni

In vigore dal 31 gen 2024
Protezione delle informazioni Gli organismi di valutazione della conformità, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza, l'ECCG, l'ENISA, la Commissione e tutte le altre parti garantiscono la sicurezza e la protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate, compresi i segreti commerciali, nonché la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie e appropriate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:482:oj#art-43