Art. 42
Informazioni che l'ENISA deve mettere a disposizione
In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni che l'ENISA deve mettere a disposizione
1. L'ENISA pubblica sul sito web di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881, le informazioni seguenti:
(a)
tutti i certificati EUCC;
(b)
le informazioni sullo stato dei certificati EUCC, in particolare se sono in vigore, sospesi, revocati o scaduti;
(c)
le relazioni di certificazione corrispondenti a ciascun certificato EUCC;
(d)
un elenco degli organismi di valutazione della conformità accreditati;
(e)
un elenco degli organismi di valutazione della conformità autorizzati;
(f)
i documenti sullo stato dell'arte di cui all'allegato I;
(g)
i pareri del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza di cui all'articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/881;
(h)
le relazioni di valutazione inter pares emesse in conformità dell'.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione almeno in inglese.
3. Gli organismi di certificazione e, se del caso, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza informano senza indugio l'ENISA in merito alle loro decisioni che incidono sul contenuto o sullo stato di un certificato EUCC di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. L'ENISA garantisce che le informazioni pubblicate in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), identifichino chiaramente le versioni di un prodotto TIC certificato che sono contemplate da un certificato EUCC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:482:oj#art-42