Art. 41

Informazioni messe a disposizione dal titolare di un certificato

In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni messe a disposizione dal titolare di un certificato 1.   Le informazioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881 sono disponibili in un linguaggio facilmente comprensibile dagli utenti. 2.   Il titolare di un certificato EUCC archivia in modo sicuro per il periodo necessario ai fini del presente regolamento e per almeno cinque anni dopo la revoca del relativo certificato EUCC: (a) i registri delle informazioni fornite all'organismo di certificazione e all'ITSEF durante il processo di certificazione; (b) un esemplare del prodotto TIC certificato. 3.   Qualora l'organismo di certificazione abbia rilasciato un nuovo certificato EUCC in conformità dell', paragrafo 2, lettera c), il titolare conserva la documentazione relativa al certificato EUCC revocato insieme a quella relativa al nuovo certificato EUCC, per lo stesso periodo di tempo. 4.   Su richiesta dell'organismo di certificazione o dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, il titolare di un certificato EUCC mette a disposizione i registri e le copie di cui al paragrafo 2.
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