Art. 59

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 10 gen 2024
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Tuttavia: a) l', paragrafi 1 e 6, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2025; b) l', paragrafi da 2 a 5, si applica dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025; c) gli cessano di applicarsi alla data in cui diventeranno applicabili atti delegati che introducano misure corrispondenti; d) l' si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 gennaio 2025; e) l' e l'allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024; f) l', paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023; g) l', paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1o gennaio 2024 al 19 gennaio 2025; h) l', paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023; i) l'allegato I si applica anche per gli anni 2025 e 2026, ove specificato in tale allegato; j) l'allegato IK si applica dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024, ove specificato in tale allegato; k) l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2024 al 31 gennaio 2025; l) la taglia massima dello spinarolo (DGS/03A-C., DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti e disciplini il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm; m) i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2024 e, ove specificato nel presente regolamento, anche per gli anni 2025 e 2026 continuano ad applicarsi nel 2025 e, se del caso, nel 2026 e nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti: i) scambi realizzati ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; ii) detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009; iii) quantitativi detratti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

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