Art. 59
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 10 gen 2024
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Tuttavia:
a)
l', paragrafi 1 e 6, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2025;
b)
l', paragrafi da 2 a 5, si applica dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025;
c)
gli cessano di applicarsi alla data in cui diventeranno applicabili atti delegati che introducano misure corrispondenti;
d)
l' si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 gennaio 2025;
e)
l' e l'allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024;
f)
l', paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023;
g)
l', paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1o gennaio 2024 al 19 gennaio 2025;
h)
l', paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023;
i)
l'allegato I si applica anche per gli anni 2025 e 2026, ove specificato in tale allegato;
j)
l'allegato IK si applica dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024, ove specificato in tale allegato;
k)
l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
l)
la taglia massima dello spinarolo (DGS/03A-C., DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti e disciplini il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm;
m)
i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2024 e, ove specificato nel presente regolamento, anche per gli anni 2025 e 2026 continuano ad applicarsi nel 2025 e, se del caso, nel 2026 e nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti:
i)
scambi realizzati ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
ii)
detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009;
iii)
quantitativi detratti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
iv)
detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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