Art. 17

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia

In vigore dal 10 gen 2024
Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia 1.   Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7 h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7 j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue: a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti: i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm; ii) sacco T90 con maglie di 100 mm; iii) sacco con maglie di 120 mm; iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm; b) inoltre, i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca; c) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi: i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm; ii) pannello Seltra; iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Net Grid; iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm; v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm; d) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello o rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi: i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm; ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm. 2.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applica quanto segue: a) i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm; b) i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm. 3.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue: a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi: i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm; ii) pannello Seltra; iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm; iv) Net Grid CEFAS; v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl); b) i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm. 4.   Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. 5.   Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti: a) divisioni CIEM da 7f a 7k; b) zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e c) divisioni CIEM 7b e 7c. Il divieto non si applica nei casi seguenti: i) i pescherecci utilizzano un sacco con maglie di almeno 100 mm; oppure ii) le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.
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